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WEBINAR 18 MARZO 2021La concessione e il monitoraggio del creditoIntervento del Prof. Maurizio Irrera dal titolo "Il quadro di riferimento italiano" ... Leggi di piùLeggi meno
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Riassunzione del giudizio in caso di fallimento – La Corte di Cassazione ha emes-so un’ordinanza interlocutoria, rimettendo la causa al Primo presidente, affinché egli «valuti se la dibattuta questione circa l’individuazione del momento da cui debba aver corso, per la parte che non sia fallita, il termine per la riassunzione del giudizio nel caso di interruzione ex art. 43, 3° co., L.F., vada devoluta alle Se-zioni Unite», stanti i difformi orientamenti della giurisprudenza di legittimità sul punto, illustrati nel provvedimento. Il Nuovo Diritto delle Società Fascicolo 10|20201384Come osservato dalla Corte, «la coesistenza di plurimi indirizzi interpretativi che postulano, o comportano, diverse decorrenze del termine per riassumere implica, inevitabilmente, il rischio che, in presenza della medesima situazione processua-le, la riattivazione del giudizio venga in alcuni casi reputata tempestiva e in altri tardiva», sicché alla parte interessata è «precluso di formulare una prognosi affi-dabile circa le conseguenze della propria condotta processuale». L’ordinanza interlocutoria della Corte di Cassazione del 12 ottobre 2020, n. 21961, è consultabile sul sito www.cortedicassazione.it ... Leggi di piùLeggi meno
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